Tribunale Civile di Roma

sentenza n. 1760 del 2.2.2005

r.g. 214340/2001

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe deduceva: di lavorare dal 2.3.1981 in Roma alle dipendenze dell’Istituto ……………; di aver lavorato sin dall’assunzione presso la …..e sino al dicembre 1983 quale addetto al reparto meccanica pesante, svolgendo mansioni di operaio aggiustatore meccanico; a far tempo dal gennzio 1984 era stato assegnato al reparto…..nel quale vengono realizzate fusioni artistiche (bassorilievi, statue e medaglie a tutto tondo) in bronzo argento e oro sia per ….che per i committenti esterni, nonche’ fusioni di parti meccaniche di macchine e impianti della…; dal gennaio 1984 al 31.12.2000 aveva svolto mansioni di operaio formatore e fonditore di metalli; successivamente, dal gennzio 2001, era stato addetto al reparto…..dove svolgeva mansioni di stampatore di monete speciali; le lavorazioni cui era stato addetto nel periodo dal gennaio 1984 al 31.12.2000 producevano la diffusione nell’ambiante di lavoro di polveri e fumi di metalli e leghe, polveri di fonderia, ossido di carbonio, radiazioni; cio’ era stato accertato dal servizio igiene industriale e medicina del lavoro; per lo svolgimento di tali mansioni era stato esposto quotidianamente per sedici anni ad alte temperature (1.200 gradi) e umidita’ nonche’ all’inalazione di poleveri e fumi di metalli e leghe, polvere di fonderia, ossido di carbonio e anidride solforosa, solfuro di ammonio e potassio, etere di petrolio, benzina rettificata, vernice alla nitro, acquaragia ed era stato altresi’ soggetto alla esposizione a radiazioni e a onde elettromagnetiche; aveva invano richiesto con lettera del proprio procuratore, in data 13.11.1990, il riconosicmento dei benefici previsti in materia di lavori usuranti dal DPR 1092/73, dal decreto legislativo 374/93, dalla legge 335/95, dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 19.5.1999, il rapporto di lavoro e’ disciplinato dal contratto collettivo di lavoro per i dipendenti da aziende grafiche e affini, che prevede, all’art. 9 parte V classificazione professionale unica, che al personale addetto alla bronzatura debba essere corrisposta la maggiorazione del 15% sul salario contrattuale (valore base e indennita’ di contingenza); a far tempo dal giugno 1999 l’…, con provvedimento unilaterale, non aveva piu’ corrisposto al ricorrente e agli altri addetti del reparto fonderia l’indennita’ di bronzatura, pur non avendo adottato alcuna misura idonea a rimuovere i fattori di nocivita’. Tanto premesso, chiedeva al giudice adito di, - accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente devono ritenersi, in base alla legislazione in materia, l. n. 421/92, decreto legislativo 374/93, l. 335/95, l. 449/97 e decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 19.5.1999, particolarmente usuranti, con diritto del medesimo ricorrente all’anticipazione del limite di eta’ pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attivita’, fino ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati, nonche’ della riduzione del limite di anzianita’ contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle predette attivita’, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati; accertare e dichiarare che l’…e’ tenuto, in base a quanto disposto dalla legge n. 421/92, dal decreto legislativo n. 374/93 e dalla legge n. 335/95, dalla legge n. 449/97 e dal decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 19.5.1999, al versamento in favore del ricorrente, presso l’INPS, della somma occorrente per ottenere la anticipazione del limite dell’eta’ pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione in attivita’ usurante, nonche’ la riduzione del limite di anzianita’ contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nella predetta attivita’ e condannare l’….al versamento in favore del ricorrente presso l’INPS della somma occorrente per ottenere i predetti benefici, in misura da determinarsi a mezzo di consulenza tecnica, in base alle indicazioni fornite dall’INPS e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; dichiarare che il ricorrente ha diritto in virtu’ dell’art. 9 parte V Classificazione professionale unica del CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche e affini a che l’INPS, per il periodo dal 1.6.1999 al 31.12.2000, gli corrisponda la indennita’ di bronzatura nella misura del 15% del salario contrattuale; condannare l’…..al pagamento in favore del ricorrente, per il predetto titolo, della complessiva somma di Lit. 8.601.682, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; accertare e dichiarare che, per le condizioni di disagio e di rischio in cui il ricorrente ha lavorato dal gennaio 1984 al 31.12.2000, egli ha diritto, anche ex artt. 36  e 41 Cost. , nonche’ exart. 2041 c.c. ad un adeguamento retributivo; condannare pertanto l’…a corrispondere al ricorrente, a titolo di adeguamento retributivo e/o di risarcimento, un importo non inferiore a Lit. 100.000.000 o al diverso importo che risultera’ dovuto secondo giustizia, oltre accessori. Si costituiva l’….eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla normativa in materia di tutela dei lavoratori con mansioni c.d. usuranti, osservando che unico soggetto passivo in ordine alla domanda di riconoscimento del diritto all’applicazione dei benefici previdenziali doveva ritenersi l’INPS. Nel merito deduceva che le mansioni dal ricorrente svolte non potevano essere in alcun modo ricondotte alla tipologia dei lavori c.d. usuranti, atteso che le attivita’ che si svolgono presso la cosidetta fonderia della sezione ….non sono assolutamente riconducibili a compiti propri dei lavori c.d. usuranti; trattasi, infatti, di una fonderia a carattere semiartigianale, ove vengono svolte lavorazioni di metalli preziosi o similari, e non di metalli pesanti, quali ad esempio, l’acciaio, inoltre le attivita’ di fusione non avvengono a ciclo continuo, ma sporadicamente – in relazione al tipo di commessa – per le produzioni piu’ varie; cio’ comporta che se e’ vero che gli operatori svolgono anche compiti di colata manuale del metallo fuso, cio’ avviene di volta in volta per piccolissime quantita’ e per pochi minuti e comunque non piu’ di tre quattro volte la settimana. In ordine alle indennita’ di bronzatura, deduceva che la medesima non era stata sospesa arbitrariamente a decorrere al 1999, ma a seguito della valutazione congiunta delle strutture aziendali preposte e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la detta maggiorazione era stata accertata come non dovuta a seguito delle migliorie introdotte e dei risultati ottenuti dal monitoraggio effettuato in sede di redazione delle c.d. mappe di rischiuo (verbale dell’11.11.1998 sottoscritto dai partecipanti alla riunione). L’….convenuto, inoltre, eccepiva la nullita’ della domanda di risarcimento del danno, mancando la deduzione dell’evento dannoso occorso al ricorrente e la infondatezza e la genericita’ della domanda di retribuzione del disagio salute, non essendo risarcibile la esposizione a rischio della salute dei lavoratori, ma solo il danno eventualmente accertato. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese. Si costituiva l’Inps chiedendo la condanna dell’…al pagamento in proprio favore della contribuzione non prescritta, da quantificarsi in separata sede, una volta accertato lo svolgimento di mansioni particolarmente usuranti da parte del ricorrente e la durata delle stesse. La causa veniva istruita con l’assunzione delle prova testimoniale e alla odierna udienza veniva discussa e decisa come da separato dispositivo, previo deposito di note autorizzate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il giudicante che, in ordine alla domanda di mero accertamento della natura usurante delle mansioni svolte dal ricorrente, sussiste la piena legittimazione a contraddire dell’…..e dell’Inps, entrambi convenuti nel presente giudizio. Con lettera raccomandata del 27.4.2000 indirizzata ad entrambi i convenuti, il ricorrente ha infatti richiesto di poter usufruire dei benefici di legge per lo svolgimento di lavori insalubri presso il…; in relazione a tale domanda sussiste la legittimazione passiva sia del datore di lavoro (…) quale soggetto tenuto al versamento della contribuzione necessaria ai fini del beneficio previdenziale richiesto, sia dell’ente previdenziale preposto all’erogazione del trattamento pensionistico (…). Peraltro, deve osservarsi che nel caso di specie non ricorre uno dei presupposti previsti ai fini del riconoscimento dell’invocato beneficio previdenziale, ovvero la maturazione dei requisiti per il pensionamento di anzianita’ o di vecchiaia per effetto del riconoscimentodei benefici di riduzione dei limiti di eta’ e anzianita’ contributiva entro il 31.12.2001 (requisito previsto dall’art. 78-comma 8,lettera b), l. 388/2000 ). Dall’estratto assicurativo proveniente dall’Inps in atti emerge infatti che il ricorrente aveva maturato 1.423 contributi al 31.12.2001, pertanto, allo stato, non sussiste l’indicato presupposto per il riconoscimento del beneficio previdenziale invocato. Nelle note autorizzate, parte ricorrente ha contestato tale ricostruzione del meccanismo con cui operano i benefici pensionistici di cui alla legge n. 374/93, emergente dalla nota a firma del consulente previdenziale dell’…. del 23.6.2004, evidenziando che tale calcolo non tiene conto della circostanza che il …..applica ai propri dipendenti in materia di prepensionamento la legge 416/81, che all’art. 37 prevede unicamente il requisito della anzianita’ contributiva, fissata per il lavoratori poligrafici in 1560 contributi settimanali a fronte dei 1820 ordinariamente richiesti. Sul punto il giudicante osserva che non risulta, tuttavia, che sia stata proposta dal ricorrente ed accolta alcuna domanda di pensionamento anticipato, con la conseguenza che deve ritenersi che non ricorre, nella specie, il requisito contributivo minimo previsto dalla legge ai fini della applicazione dei benefici previdenziali previsti per il lavori usuranti. La mancata maturazione di tale requisito, tuttavia, non fa venir meno l’interesse ad agire del ricorrente al fine di ottenere una pronuncia di mero accertamento della natura usurante delle prestazioni svolte, atteso che degli effetti di tale pronuncia il G. potrebbe avvalersi qualora vi sia una nuova disposizione di legge finanziaria relativa ai presupposti per accedere al beneficio previdenziale invocato e nel caso in cui l’… attui un piano di esodo incentivato ex art. 37 l. n. 416/81. Tanto premesso, ai fini del giudizio in ordine a tale domanda di mero accertamento occorre brevemente ripercorrere l’evoluzione normativa nella materia in esame. Il d.lvo n. 374/93 prevede una definizione di carattere generale dei c.d. lavori usuranti nonche’ una elencazione non esaustiva dei lavori cui viene intrinsecamente riconosciuto il carattere di particolare usura. L’art. 1, comma 1 del citato decreto recita – sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento e’ richiesto un impegno psico-fisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee. Da tale defizione emerge che criteri per la identificazione dei lavori c.d. usuranti sono: a) un impegno psicofisico particolarmente intenso, la continuativita’ e il condizionamento di fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee. L’art. 1, comma 2, rinvia ad una tabella allegata (la tabella a), ai fini della individuazione delle attivita’ particolarmente usuranti di cui al comma 1. In tale tabella sono contemplate le lavorazioni che di per se’ hanno carattere particolarmente usurante e per le quali sussistono, secondo la valutazione preventiva del legislatore, le caratteristiche di cui al comma 1, salva, in ogni caso, la continuita’ comunque richiesta dall’art. 2, comma 2. Fra queste vengono individuati i lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell’industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo. L’art. 2 del DL.vo 374/93 prevede – per i lavoratori prevalentemente occupati delle attivita’ usuranti di cui all’art. 1 – unicamente il beneficio dell’abbattimento della eta’ pensionabile. L’art. 1, comma 35, della l.n. 335/1995 ha modificato il D.lvo n. 374/93 introducendo – tra l’altro – una nuova categoria di lavori usuranti: all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 374 e’ aggiunto, infine, il seguenti periodo: per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggiore gravita’ dell’usura che questo presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell’esposizione a rischio professionale di particolare intensita’ viene, inoltre, ridotto il limite di anzianita’ contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attivita’ di cui sopra, fino ad un massimo di 24 mesi complessivamente considerati. Dal combinato disposto delle due norme emerge che vi e’ una prima categoria di lavori usuranti, per la quale e’ previsto unicamente l’abbattimento della eta’ pensionabile ed altra categoria (quella dei lavori usuranti perche’ presentano caratteristiche di maggior gravita’ dell’usura, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell’esposizione al rischio professionale di particolare intensita’) per la quale e’ anche previsto il beneficio della riduzione del limite di anzianita’ contributiva. Il decreto del Ministero del Lavoro del 19.5.1999 e’ intervenuto in ordine alla discplina delle mansioni particolarmente usuranti, previste dalla legge n. 335/95, indicando, all’art. 1, i criteri per la individuazione di tali mansioni, richiamando quelli previsti dalla legge n. 335/1995. L’art. 2 si riferisce alle lavorazioni di cui alla tabella A allegata al D.lvo n. 374/93 e, tra queste, individua quelle particolarmente usuranti ponendovi i lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di fusione non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale. La disciplina speciale dettata dall’art. 2 del citato decreto conferma che le lavorazioni indicate nella tabella A sono usuranti a prescindere dai requisiti indicati nell’art. 1 del D.lvo n. 374/93 e, con riferimento ai lavori ad alte temperature, qualifica come particolarmente usuranti (e, dunque, produttive del doppio beneficio pensionistico) le lavorazioni di colata manuale, alle quali il ricorrente e’ stato adibito. La natura usurante delle mansioni indicate nella tabella A del D.lvo n. 374/93 e, successivamente, nell’art. 2 D.M. 19.5.1999 , si desume anche dalla circolare Inps 115 del 25.5.2001, dalla quale emerge che per le operazioni di colata manuale non e’ richiesto il requisito della prevalenza delle mansioni rispetto alle altre. Ne consegue che deve ritenersi accertata la natura particolarmente usurante delle mansioni svolte dal ricorrente, essendo emerso dalle dichiarazioni testimoniali che le colate manuali, nel reparto cui il ricorrente e’ addetto, vengono eseguite quotidianamente (cfr. dichiarazioni rese dai testi A…e P..) e non rilevando – per i motivi gia’ esposti ai fini della qualificazione di tale attivita’ quale particolarmente usurante, la prevalente adibizione alle operazioni di colata manuale. Ne consegue l’accoglimento della domanda di mero accertamento della natura particolarmente usurante delle mansioni svolte dal ricorrente. Non sono meritevoli di accoglimento la domanda di accertamento del diritto alla anticipazione del limtie dell’eta’ pensionabile e alla riduzione del limite di anzianita’ contributiva e la domanda di condanna dell’…al veramento in favore del ricorrente presso l’Inps della somma occorrente per ottenere i predetti benefici, in quanto, come gia’ esposto, il ricorrente non aveva maturato al 31.12.2001 i requisiti per il pensionamento di anzianita’ o di vecchiaia come previsto dall’art. 78, comma 8, lettera b, della legge n. 388/2000. In ordine alle domande di cui ai capi D) ed E) delle conclusioni del ricorso, il ricorrente ha dedotto di aver sempre percepito, dal giugno 1993, le indennita’ di bronzatura, indennita’ che e’ stata soppressa unilateralmente dall’…nel giugno 1999. L’…, costituendosi ha dedotto che presso l’istituto convenuto non viene svolta alcuna attivita’ di bronzatura, che la maggiorazione richiesta in ricorso e’ stata soppressa a seguito delle migliorie introdotte e dei risultati ottenuti dal monitoraggio effettuato in sede di redazione delle c.d. mappe di rischio. Sul punto deve osservarsi che l’accordo del 26.5.1983, che ha introdotto la maggiorazione in esame, ha previsto la riserva all’…di attuare le tecniche necessarie alla rimozione dei fattori di nocivita’, da accertarsi attraverso un sopralluogo tecnico le cui risultanze avrebbero potuto anche far venir meno il diritto alla erogazione della medesima. L’accordo del 26.5.1983 contiene una disciplina autonoma e specifica, tuttora vigente, che rimanda alla disciplina collettiva solo ai fini della determinazione della entita’ della maggiorazione. Il CCNL sucessivamente intervenuto ha disciplinato la indennita’ di bronzatura (processo di elettrodeposizione per via galvanica che, come evidenziato dall’…e confermato dai testi B. e P., nel reparto fonderia dell’Istituto convenuto non viene svolto) ma non ha disciplinato le lavorazioni nocive, ne’ quelle di distaffalatura e colata. Ne consegue che la indennita’ del 15% corrisposta agli addetti al reparto fonderia ha continuato e continua ad essere discplinata dall’accordo del 26.5.1983; tale indennita’ ha, dunque, fonte negoziale, pertanto, l’…non avrebbe potuto unilateralmente sopprimerla. Nella specie, peraltro, dal documento allegato al n. 5 del fascicolo di parte convenuta (sopralluogo dell’11.11.1998) emerge che e’ stata rilevata la necessita’ di avere ulteriori spazi e di verificare la natura dei fumi durante le operazioni di colata; nel predetto documento non sono contenuti riferimenti a migliorie tecniche effettivamente realizzate, idonee a ridurre la nocivita’ delle lavorazioni svolte presso il reparto Fonderia, tali da integrare i presupposti per la soppressione della maggiorazione di cui all’accordo del 26.5.1983, ma vi e’ solo un generico richiamo alla introduzione di nuove tecnologie e all’attenzione posta nell’esame dei cicli di lavorazione al fine di abbattere ulteriormente i rischi derivanti. Ne consegue che la unilaterale soppressione di tale maggiorazione da parte dell’…a far data dal giugno 1999 e’ illegittima; pertanto, il ricorrente ha il diritto al pagamento di quanto a tale titolo dovutogli, pari ad euro 4.442,39 oltre accessori, e in tali termini la domanda di condanna e’ meritevole di accoglimento. La domanda di condanna al pagamento di una maggiorazione retributiva per le condizioni di disagio e rischio cui il ricorrente e’ stato sottoposto non e’ – al contrario – meritevole di accoglimento, atteso che essendo gia’ dovuta al G. una maggiorazione retributiva pattiziamente stabilita, non ricorrono i presupposti per l’adeguamento retributivo invocato ai sensi degli artt. 36 e 41 Cost. La domanda proposta ex art. 2041 c.c. e’ inammissibile, stante la natura sussidiaria di tale azione proponibile solo qualora manchi un’altra azione con la quale il danneggiato possa ottenere l’indennizzo per il pregiudizio subito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo, nel rapporto processuale tra il ricorrente e l’….e devono interamente compensarsi nel rapporto processuale tra il ricorrrente e l’Inps, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa: a) accerta e dichiara che le mansioni del ricorrente devono ritenersi, ai sensi del D.lvo n. 374/93, della legge 8.8.1995 n. 335, della legge 27.12.1997 n. 449 e del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19.5.1999, particolarmente usuranti; b) condanna l’…al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 4.442,39, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; c) respinge ogni altra domanda; d) condanna l’….al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.699,00, ivi compresi diritti ed onorari e compensa interamente le spese di giudizio nel rapporto processuale tra il ricorrente e l’Inps.

Roma il 15.11.2004 Il Giudice

Depositato in cancelleria in data 2.2.2005

 

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